LEGGE MODELLI


R.D. 25/08/1940, n. 1411
D.P.R. 22/06/1979, n. 338
L. 14/02/1987, n. 60
D.L. 04/12/1992, n. 480
D.Lgs. 19/03/1996, n. 198




TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1

1. Il R.D. 29/06/1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia:

- dei modelli d?utilità;

- dei modelli e disegni ornamentali.

2. Tuttavia, le disposizioni del richiamato R.D. 29/06/1939, n. 1127, spiegano effetto nella anzidetta materia in quanto tale decreto sia applicabile, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli che seguono.


TITOLO II

BREVETTO PER MODELLI D?UTILITÀ


Art. 2

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modelli d?utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetto di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modelli d?utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Art. 3

1. Il diritto al brevetto spetta all?autore del nuovo modello d?utilità ed ai suoi aventi causa.

2. Tuttavia, per i modelli anzidetti che siano opera di dipendenti, si applicano, salvo patto in contrario, le disposizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del richiamato R.D. 29/06/1939, n. 1127.

Art. 4

1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del R.D. 29/06/1939, n. 1127, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello d?utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un?invenzione o viceversa, l?Ufficio italiano brevetti e marchi invita l?interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

3. Se la domanda di brevetto per modello d?utilità contiene anche un?invenzione o viceversa, è applicabile l?art. 29 del R.D. 29/06/1939, n. 1127, e successive modificazioni.
TITOLO III

BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI


Art. 5

1. Possono costituire oggetto di brevetti per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi.

2. Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto d?autore nonché le disposizioni di cui nell?art. 27-ter del R.D. 29/06/1939, n. 1127 e successive modificazioni.

Art. 6

1. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli e disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della Classificazione Internazionale dei Disegni o Modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all?Accordo di Locarno del 08/10/1968, e successive modificazioni, ratificato con L. 22/05/1974, n. 348.

2. Salvo il disposto del precedente comma e dell?art. 8, non è ammessa la domanda concernente più brevetti ovvero concernente un solo brevetto per più modelli. Se la domanda non è ammissibile, l?Ufficio italiano brevetti e marchi invita l?interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all?art. 29 del R.D. 29/06/1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile.

3. Il brevetto concernente più modelli o disegni ai sensi del presente articolo può essere limitata su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all?art. 59-quater del R.D. 29/06/1939, n. 1127, e successive modificazioni.

Art. 7

1. Il diritto di brevetto spetta all?autore del nuovo modello o disegno ornamentale ed ai suoi aventi causa.

2. Salvo patto in contrario, il brevetto per modelli e disegni ornamentali che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno e di far inserire il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto.

Art. 8

1. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l?utilità, ai sensi del precedente art. 2, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli d?utilità, ma l?una e l?altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

2. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l?utilità, è applicabile l?art. 29 del R.D. 29/06/1939, n. 1127, e successive modificazioni.


TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI
AL BREVETTO PER MODELLI D?UTILITÀ
ED AL BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI


Art. 9

Il brevetto per modelli d?utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente, 10 e 15 anni dalla data di deposito della domanda.

Art. 10

1. L?Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di modello d?utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell?art. 4 del R.D. 29/06/1939, n. 1127, e successive modificazioni.

2. L?Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni od i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l?accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai 12 mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

3. Nei casi in cui ai precedenti commi, l?Ufficio italiano brevetti e marchi omette la pubblicazione a stampa di cui all?art. 38, secondo comma, del R.D. 29/06/1939, n. 1127, e successive modificazioni.

Art. 11

1. I brevetti per modelli d?utilità ed i brevetti per modelli e disegni ornamentali sono soggetti alle seguenti tasse:

1) tassa di domanda;

2) tassa di concessione.

2. Nell?annessa tabella A) è indicato l?ammontare delle tasse prescritte da questo decreto.

3. Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge sull?imposta di bollo, sono indicati nell?annessa tabella B).

Art. 12

1. La tassa di concessione può essere pagata o in una unica soluzione o in rate quinquennali.

2. La tassa di concessione per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.

3. Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli artt. 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del R.D. 29/06/1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali.

Art. 13

1. Sono estese ai brevetti per modelli d?utilità le disposizioni di cui agli artt. da 54 a 54-sexies del R.D. 29/06/1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del D.P.R. 26/02/1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali.

2. In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano gli artt. 55 e seguenti, e connesse disposizioni, del R.D. 29/06/1939, n. 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali.


TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Artt. 14 - 17

Omissis.


TABELLA A

PROSPETTO DELLE TASSE


TABELLA B

ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI A BOLLO,
OLTRE QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE SUL BOLLO

1) Descrizioni allegate a domande di brevetti per modelli d?utilità e per modelli e disegni ornamentali.

2) Disegni allegati a domande di brevetti per modelli d?utilità e per modelli e disegni ornamentali.

3) Brevetti per modelli d?utilità e per modelli e disegni ornamentali.

4) Ricorso alla Commissione dei ricorsi.